IL TRUST

1. L’istituto

Il trust (dall’inglese “to trust”: confidare, fare affidamento, aver fiducia) è un istituto giuridico di lunga ed illustre tradizione, sorto nei paesi di common law ed introdotto nell’ordinamento italiano in forza della legge nr. 364 del 16 ottobre 1989, con cui lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 relativa a “la legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento”.

Ai sensi dell’art. 2 della predetta Convenzione, per trust “si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente -con atto tra vivi o mortis causa– qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee e nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.


Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

b) i beni in trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve render conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.”

Altrimenti detto, si ha un trust quando un soggetto (detto disponente), con atto tra vivi o mortis causa, trasferisce dei beni ad un’altra persona, fisica o giuridica, (detta trustee), con l’obbligo di amministrarli e disporne in conformità alle disposizioni di un negozio programmatico (detto atto istitutivo del trust) e di una legge straniera (detta legge regolatrice), nell’interesse di altri soggetti (detti beneficiari) o per uno scopo determinato, eventualmente sotto la vigilanza di un terzo (detto guardiano).

2. Le applicazioni

Molteplici possono essere le applicazioni dell’istituto, particolarmente flessibile, vista la possibilità di predisporre un negozio istitutivo “cucito su misura” rispetto alle esigenze ed agli obiettivi del disponente, con l’unico limite del rispetto della normativa.
E, così, la prassi ha fatto proficuo impiego del trust:
– nel diritto famiglia: per la risoluzione di problematiche nelle crisi di coppia, per la regolazione dei rapporti patrimoniali nelle coppie di fatto (sia etero che omosessuali), per la tutela di soggetti deboli (disabili, interdetti o beneficiari di amministrazioni di sostegno,…), anche in prospettiva della morte dei genitori (il c.d. “dopo di noi”), per la pianificazione del futuro assistenziale di soggetti privi di significative reti parentali a supporto, …
– nel diritto civile: per la realizzazione di scopi non lucrativi (in alternativa agli istituti classici delle associazioni, fondazioni e comitati), per la garanzia dell’adempimento di obbligazioni (in alternativa alle classiche garanzie personali e reali), per la valorizzazione di patrimoni immobiliari, per la tutela degli animali,…
– nel diritto commerciale: per la gestione dei passaggi generazionali nelle aziende di famiglia (in alternativa al patto di famiglia), per le gestione di pacchetti azionari e posizioni di controllo in società (in alternativa ai patti parasociali), …
– nel diritto concorsuale: per l’attuazione di concordati preventivi, per la riscossione e distribuzione di crediti fiscali maturati successivamente alla chiusura fallimento,…
La versatilità dell’istituto ne fa, quindi, prezioso strumento al professionista che deve offrire soluzioni a problemi sempre più complessi, talora con riferimento a piccoli e medi patrimoni, sfatando, così, il ricorrente luogo comune per cui i costi e la complessità del trust troverebbero giustificazione solo in rapporto a grandi ricchezze.

3. Fiscalità

Il trattamento fiscale del trust è strettamente correlato allo scopo per cui viene istituito ed alla sua localizzazione che, pertanto, devono venire correttamente individuati.
“2S Trustee s.r.l.” garantisce la necessaria assistenza al riguardo, nel pieno rispetto della normativa fiscale.